COMITATI PROVINCIALI
– Eletti dalle Assemblee Provinciali –
Consiglio Provinciale – BOLOGNA
Consiglio Provinciale – REGGIO EMILIA
Consiglio Provinciale – MODENA
Consiglio Provinciale – RAVENNA
DELEGATI PROVINCIALI
– proposti dal Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Federale –
Delegato Provinciale – FERRARA
In attesa di nomina
Delegato Provinciale – PIACENZA
In attesa di nomina
Delegato Provinciale – RIMINI
In attesa di nomina
Delegato Provinciale – PARMA
In attesa di nomina
Delegato Provinciale – FORLI’-CESENA
In attesa di nomina
Articolo 59 – Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, che lo presiede, e da 3, 5 o 7 consiglieri – a seconda che le province possano contare di almeno 7, 30 o 50 società sportive affiliate ed aventi diritto al voto – eletti dall’Assemblea Provinciale con le stesse modalità previste , nei limiti di compatibilità, per l’elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale.
I componenti del Consiglio Provinciale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Provinciale nomina fra i consiglieri un Vice Presidente e un Segretario.
Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Provinciale provvede alla gestione dell’attività federale nell’ambito del territorio di propria competenza nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Consiglio Regionale, in armonia con quanto stabilito dal Consiglio Federale.
Esso, in particolare: a) promuove, propaganda e disciplina la costituzione di società e di associazioni sportive ed, in genere, lo svolgimento dell’attività sportiva nella provincia di competenza; b) amministra i fondi a sua disposizione con l’obbligo del relativo rendiconto e con l’osservanza delle norme amministrative vigenti; c) delibera una relazione annuale relativa alla gestione del Comitato, ovvero, qualora sia dotato di autonomia gestionale e contabile, il bilancio preventivo e d’esercizio, da sottoporre al Consiglio federale per l’approvazione, avendo conto che in caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio Federale o nel caso di parere negativo dell’organo di controllo di cui al successivo art.67, dovrà essere convocata e celebrata l’Assemblea Straordinaria Provinciale per l’approvazione del bilancio d’esercizio medesimo. d) vigila sulla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché di ogni altra disposizione federale da parte degli affiliati e dei tesserati nei limiti della propria competenza territoriale; e) organizza le gare nell’ambito del territorio provinciale di competenza, vigilando sul relativo svolgimento.
Articolo 63 – Il Delegato Provinciale
Nelle provincie in cui non sussistano le condizioni prescritte dall’articolo 56 del presente Statuto per l’istituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, può nominare un Delegato Provinciale, con il compito di rappresentare la Federazione nei confronti degli enti locali e del CONI provinciale, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.
Il Delegato provinciale: a) promuove localmente lo sviluppo della danza sportiva, stimolando la costituzione e l’affiliazione di nuovi organismi; b) sovraintende all’attività federale nell’ambito del territorio di competenza; c) pone in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla costituzione del Comitato Provinciale.
La carica è quadriennale e può essere rinnovata. Qualora alla carica sia nominato un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.
Al termine del mandato, il Delegato Provinciale trasmette al Consiglio Federale, per il tramite del Presidente o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una relazione dettagliata sull’attività svolta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.
La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Provinciale.
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