6 novembre 2012 - 12:09,
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ledosgorno,
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Comitato Regionale,
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Articolo 51 – Competenze del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale provvede al coordinamento dell’attività federale nell’ambito regionale nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dal Consiglio Federale.
- promuove e propaganda lo svolgimento dell’attività sportiva nella regione di competenza secondo le direttivedettate dal Consiglio Federale;
- amministra i fondi a disposizione con l’obbligo del relativo rendiconto e con l’osservanza delle norme amministrative vigenti;
- delibera la relazione annuale del Presidente Regionale relativa alla gestione del Comitato, ovvero, qualora siadotato di autonomia gestionale e contabile, il bilancio preventivo d’esercizio, da sottoporre al Consiglio federale per l’approvazione, avendo conto che in caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio Federale o nel caso di parere negativo dell’organo di controllo di cui al successivo art. 67, dovrà essere convocata e celebrata l’Assemblea Straordinaria Regionale per l’approvazione del conto consuntivo medesimo;
- vigila sulla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonchè di ogni altra disposizione federale da parte degli affiliati e dei tesserati nei limiti della propria competenza territoriale;
- organizza ed autorizza le gare nell’ambito del territorio regionale di competenza, in base a quanto disposto dal Consiglio Federale, vigilando sul relativo svolgimento.
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