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25 ottobre 2015 - 11:29, by , in Senza categoria, Comments off

regolamento-32iqsq0pmu3cxz1t1x08hsIl Consiglio Regionale, nella riunione dell'8 ottobre u.s. ha deliberato il nuovo REGOLAMENTO REGIONALE per il SETTORE DIVULGATIVO (cl. D) e PROMOZIONALE (cl. C) in vigore dal 1 novembre 2016 oltre ai regolamenti per l'edizione 2017 del circuito di "Coppa Emilia Romagna" e "Grandprix della danza".

Le musiche per le competizioni di Synchro duo a tema e Synchro battle modern e latin, sono le medesime utilizzate al Campionato Italiano di categoria 2016.

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Linee guida attività classe D – Stagione 2016-2017 Il settore divulgativo/ricreativo è riservato a coloro che perseguono essenzialmente il piacere ludico della danza, anche attraverso confronti con altri danzatori di bassa difficoltà tecnico-fisica; pertanto, anche alla luce del dettato legislativo, l’impegno fisico richiesto da detta attività sportiva, che si svolge con tempi di gara ridotti, non richiede la certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica ma solamente il certificato medico di idoneità “non agonistica” (art. 1.42.1 RASF)

Certificato medico: idoneità all'attività sportiva non agonistica
Età minima: 4 anni
Tempi di gara: Perfomance in coppia: da 1 minuto a 1 minuto e 20 secondi Perfomance in singolo: da 50 secondi a 1 minuto e 10 secondi Performance in gruppo: da 1 minuto a 1 minuto e 30 secondi
Abbigliamento:
L’abbigliamento è libero purché improntato a regole generali di sobrietà ed eleganza. Sono esclusi gli abiti definiti per le classi dell’agonismo. E’ necessario indossare scarpe idonee alla disciplina.

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Linee guida attività classe C – Stagione 2016-2017

Il settore promozionale è dedicato a tutti coloro che, dopo avere eventualmente iniziato con il settore divulgativo/ricreativo, intendono cominciare un'attività di maggiore impegno imparando i fondamentali su cui incardinare la propria preparazione futura anche in previsione di passare all'agonismo. Il regolamento del promozionale si basa su tecniche e regole codificate per l'agonismo ma limitate nei contenuti al fine di divenire nel contempo accessibili e propedeutiche all'attività competitiva futura. L’attività sportiva per la classe C, prevista dai regolamenti tecnici nazionali, è normata, per tutte le competizioni, a livello nazionale dal Consiglio Federale. L’organo territoriale ha la facoltà di suddividere la classe C in più sottoclassi con sola valenza territoriale (art. 1.42.3 RASF).

18 giugno 2014 - 12:02, by , in Operazione Trasparenza, Comments off

3d people - man, person with a magnifying glass. Search ConceptIl Comitato Regionale dal mese di gennaio 2011 ha dato avvio alla trasparenza amministrativa e gestionale pubblicando sul sito regionale le riunioni del Consiglio Regionale (resoconti delle sedute, delibere e membri presenti/assenti) nonchè i bilanci preventivi e consuntivi. L'attività  amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità , di efficacia, di pubblicità  e di trasparenza. La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della FIDS devono essere rese pubbliche e accessibili ai soci. La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull'operato delle strutture federali e, che cerca un dialogo con i propri utenti, ponendoli in tal modo al centro dell'azione amministrativa. Infatti, oltre ai documenti pubblicati on line, ciascun socio può visionare presso la sede regionale i documenti.

Documenti del Consiglio Regionale (resoconti sedute e bilanci)

  • Anno 2011
  • Anno 2012
  • Anno 2013
  • Anno 2014
  • Anno 2015
  • Anno 2016
6 novembre 2012 - 12:09, by , in Comitato Regionale, Comments off
 
Articolo 51 - Competenze del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale provvede al coordinamento dell'attività  federale nell'ambito regionale nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dal Consiglio Federale.
  1. promuove e propaganda lo svolgimento dell'attività  sportiva nella regione di competenza secondo le direttivedettate dal Consiglio Federale;  
  2. amministra i fondi a disposizione con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative vigenti;
  3. delibera la relazione annuale del Presidente Regionale relativa alla gestione del Comitato, ovvero, qualora siadotato di autonomia gestionale e contabile, il bilancio preventivo d'esercizio, da sottoporre al Consiglio federale per l'approvazione, avendo conto che in caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio Federale o nel caso di parere negativo dell'organo di controllo di cui al successivo art. 67, dovrà  essere convocata e celebrata l'Assemblea Straordinaria Regionale per l'approvazione del conto consuntivo medesimo;
  4. vigila sulla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonchè di ogni altra disposizione federale da parte degli affiliati e dei tesserati nei limiti della propria competenza territoriale;
  5. organizza ed autorizza le gare nell'ambito del territorio regionale di competenza, in base a quanto disposto dal Consiglio Federale, vigilando sul relativo svolgimento.
Comitato regionale Emilia Romagna